Il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, ha approvato il 27 maggio il regolamento relativo al Fondo nazionale reddito energetico. L’obiettivo è favorire la realizzazione di almeno 31.000 impianti fotovoltaici di piccola taglia, tra 2024 e 2025, in unità residenziali di famiglie in condizione di disagio economico. L’accesso al fondo non prevede la cumulabilità con altre agevolazioni statali, regionali o europee in materia di energia e copre tutti i costi di installazione dell’impianto fotovoltaico.
Il Fondo ha una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per il biennio 2024-2025, inizialmente messi a disposizione per le regioni del Mezzogiorno, che è stato esteso a tutto il territorio nazionale a partire dall’anno in corso e quindi verrà distribuito in tutte le regioni italiane. Si tratta di un fondo del Piano di Sviluppo e Coesione del MASE, è di natura rotativa e sarà alimentato dai proventi derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete, in eccedenza rispetto a quella autoconsumata.
Il Fondo consente a coloro che presentano la domanda, cioè i soggetti Beneficiari, di realizzare impianti fotovoltaici e utilizzare l’energia prodotta per l’autoconsumo.
L’eventuale quota di energia eccedente, prodotta e non autoconsumata dal cittadini, è resa disponibile per 20 anni al GSE, che la utilizzerà per finanziare il “Fondo Nazionale Energetico”.
Per poter accedere al Reddito Energetico è necessario avere un reddito ISEE familiare inferiore a 15.000 euro o un reddito ISEE di 30.000 euro per le famiglie con almeno quattro persone a carico. I beneficiari devono impegnarsi a mantenere il sistema in funzione per un numero specificato di anni.
Ulteriori requisiti sono la titolarità di un valido diritto reale (proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione) su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali ove andrà realizzato l’impianto fotovoltaico per cui si richiede l’accesso all’agevolazione, ed essere intestatari del contratto di fornitura di energia elettrica delle utenze di consumo asservite alle unità immobiliari di residenza anagrafica del nucleo familiare. Si precisa che tale requisito potrà essere posseduto anche da un altro appartenente al nucleo familiare ai fini ISEE.
Per poter ottenere il contributo, è necessario che le unità immobiliari su cui saranno installati gli impianti fotovoltaici siano di residenza anagrafica del nucleo familiare ai fini ISEE al momento della presentazione della richiesta di accesso al beneficio. Sono ammesse le unità immobiliari accatastate nel gruppo A delle categorie catastali, con esclusione, in ogni caso, delle unità immobiliari accatastate nelle categorie A1, A8, A9 e A10.
Per accedere alle agevolazioni del Reddito Energetico, gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati esclusivamente da imprese che possiedono i requisiti previsti dall’art.8 del Decreto Ministeriale 8 agosto 2003, il decreto REN. Tali soggetti, cioè le imprese installatrici di impianti fotovoltaici in regola relativamente ai requisiti di formazione e aggiornamento obbligatori richiesti per le attività di installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici, sono qui definiti come Soggetti Realizzatori.
Il Soggetto realizzatore può decidere di iscriversi al Registro Realizzatori, un servizio che il GSE rende disponibile per supportare i Soggetti Beneficiari nell’identificazione dei Soggetti Realizzatori, consentendo di ricercarli sulla Mappa dei Realizzatori in base all’area geografica in cui operano.
Le agevolazioni del Reddito Energetico sono destinate esclusivamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici a uso domestico in assetto di autoconsumo.
Gli interventi devono soddisfare le seguenti condizioni:
Il meccanismo del Reddito Energetico prevede l’erogazione da parte del GSE di un contributo in conto capitale a copertura dei costi di investimento per la realizzazione di impianti fotovoltaici a uso domestico, comprensivi dei seguenti servizi: polizza multi-rischi, servizio di manutenzione e servizio di monitoraggio delle prestazioni dell’impianto.
Il contributo viene riconosciuto direttamente dal GSE al Soggetto Realizzatore, per cui il cliente non deve pagare nulla.
La quota massima erogabile è calcolata mediante una quota fissa di 2.000 euro più una quota variabile di 1.500 euro per ogni kW di potenza installata.
Le agevolazioni non sono cumulabili con altri incentivi pubblici.
L’avvio della procedura di domanda per i contributi da parte dei cittadini è prevista per l’inizio di luglio, quando il GSE rilascerà l’apposita piattaforma informatica.
La domanda consiste sostanzialmente in due passaggi:
La richiesta di accesso al beneficio dovrà essere presentata dal Soggetto Beneficiario, eventualmente con il supporto del Soggetto Realizzatore, sul portale REN (Reddito Energetico Nazionale). La richiesta dovrà essere inviata prima dell’entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico. La valutazione da parte del GSE avviene in ordine cronologico, secondo il meccanismo della “procedura a sportello”, per ciascuna area geografica di competenza.
Il portale sarà chiuso all’esaurimento delle risorse economiche rese disponibili per ciascun bando. Le risorse disponibili saranno visibili sul Contatore delle Risorse del Reddito Energetico.
A seguito dell’invio della richiesta di accesso al beneficio, entro 60 giorni il GSE comunicherà al Soggetto Beneficiario e al Soggetto Realizzatore l’esito dell’istanza.
Entro 12 mesi dalla suddetta comunicazione, l’impianto fotovoltaico deve risultare connesso alla rete elettrica ed in esercizio.
Entro 60 giorni dall’entrata in esercizio è possibile per il Soggetto Realizzatore inviare la richiesta di erogazione del contributo in conto capitale.